Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Pubblicato su: Diritto24 - Il Sole 24 Ore
La deroga alla giurisdizione dello Stato (anche tra due soggetti residenti in Italia) può farsi valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione anche da un soggetto avente sede nello Stato che sia stato convenuta davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l'esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con detto regolamento.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perché esso non resta escluso dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito; una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito per carenza di potere del giudice, che dal momento in cui è stato tempestivamente eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato.
Decisione: Sentenza n. 22433/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite
Classificazione: Civile, Internazionale
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principio:
Le Sezioni Unite Civili hanno affermato i seguenti 3 principi di diritto:
«Il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all'art. 41 cod. proc. civ., è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perché esso non resta escluso dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ.»;
«La deroga alla giurisdizione dello Stato, può farsi valere mediante il regolamento preventivo anche da un soggetto (nella specie società) avente sede nello Stato che sia stato convenuta davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l'esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con il regolamento, per escludere la giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stato convenuto (sulla base dei generali criteri previsti dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995) in ragione di un diverso criterio di collegamento esclusivo, quale è un valido accordo per arbitrato estero.»;
«In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poiché, essendo radicalmente mancante il potere del giudice adito, questo pur avendo avuto, e perciò esercitato, quello di emettere il richiesto provvedimento, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato».
Osservazioni.
La pronuncia è particolarmente interessante perché afferma l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione da parte del convenuto residente in Italia (il quale, normalmente, non può esperire tale procedura) nel caso in cui dimostri uno specifico interesse ad agire, che nel caso di specie consosteva nel vedere affermata la carenza di giurisdizione del giudice italiano perché le due società italiane avevano devoluto le eventuali future controversie ad arbitrato internazionale.
Privare la società italiana - nei confronti della quale l'altra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dalla prima - della possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione per vedere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano, significherebbe vanificare la scelta della deboluzione all'arbitrato: è per questo che le Sezioni Unite hanno affermato i principi citati, introducendo un'eccezione alla regola generale.
Giurisprudenza rilevante.
- Cass. SS.UU. 14649/2017
- Cass. SS.UU. 24153/2013
- Cass. SS.UU. 2060/2003
- Cass. 8166/1999
Disposizioni rilevanti.
LEGGE 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Vigente al: 05-11-2018
Art. 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Codice di procedura civile
Vigente al: 05-11-2018
Art. 41 - Regolamento di giurisdizione
Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.