Prima di entrare nei dettagli, è bene precisare cosa si intende per proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale.
Per proprietà intellettuale si intende l’insieme dei diritti di carattere personale (cioè il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, diritto personalissimo e inalienabile), e di carattere patrimoniale (connessi allo sfruttamento economico del risultato della attività creativa intellettuale, diritto che è disponibile e trasmissibile).
La proprietà intellettuale si può suddividere in due grandi categorie:
- proprietà industriale (i brevetti, che proteggono le nuove idee; i segni distintivi che identificano prodotti, punti vendita, aziende e imprese)
- proprietà letteraria e artistica (il diritto d’autore, che protegge le espressioni artistiche)
Sotto un’altra ottica, le opere dell’ingegno umano, sono classificabili in tre categorie:
- opere creative, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura (opere letterarie, cinematografiche e televisive, spettacoli teatrali, fotografie, quadri, schemi organizzativi, progetti di architettura, ecc.)
- segni distintivi (marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine)
- innovazioni tecniche e di design (invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali).
Cosa proteggere.
La scelta dipende dalle specifiche componenti dell’offerta, che possono essere suscettibili di tutela o meno.
Il ventaglio più ampio ricorre in alcuni settori, quali ad esempio quello del franchising internazionale, che spesso include i seguenti elementi di proprietà industriale/intellettuale suscettibili di tutela:
1. Marchi
2. Insegne (e ditta)
3. Brevetti industriali
4. Modelli di utilità
5. Disegni e modelli ornamentali
6. Diritti di autore
7. Know-how specifico
Non va ignorato che in alcuni casi il modo migliore per proteggere una creazione è mantenerla segreta (concetto valido, ad esempio, nel caso del know-how e dell’industria del software): in tali casi, la protezione passa attraverso impegni alla riservatezza e alla non divulgazione molto stringenti e configurati “a cascata” cioè comportanti precisi obblighi di esigere gli stessi impegni anche da parte di terzi.
Modalità di protezione.
Le modalità di protezione dipendono dall’elemento da tutelare, e dal contesto geografico nel quale si ha l’esigenza di attivare una tutela.
Marchi e brevetti sono suscettibili di sistemi di protezione differenziata a livello nazionale, nell’ambito dell’Unione Europea, e su base internazionale.
Ad esempio, la protezione in ambito UE è configurata quale “fascio di marchi o brevetti” che copre tutti gli stati appartenenti alla UE.
Anticipare il problema.
L’esperienza insegna che uno degli errori più frequentemente commessi dagli esportatori è quello di non considerare da subito le esigenze di tutela della proprietà intellettuale.
Il caso più frequente è quello dei marchi utilizzati: troppo spesso all’estero si entra in rotta di collisione con marchi e denominazioni di terzi, in conflitto con la classe merceologica trattata dall’azienda.
Il rimedio più efficace parte alla radice: quando si deve “brandizzare” un prodotto, o una famiglia di prodotti, è bene partire dalla verifica di disponibilità di un domain name (nome di dominio), che dovrebbe comprendere sempre quelli con estensione “.com” e “.it”, oltre alle altre eventuali estensioni pertinenti al settore, all’attività o ai prodotti trattati.
La ricerca va estesa alle estensioni relative ai mercati di riferimento più importanti, verificando anche i risultati dei motori di ricerca: se il “brand” che avete ipotizzato non è utilizzato ed è libero in tutte queste forme di domain name, potete procedere e investire in qualcosa di ragionevolmente sostenibile nel tempo.
Analogo approccio va esteso ai brevetti.
Un concetto importante - da tenere ben presente - è disciplinare fin dall’inizio a chi spettano i nuovi elementi di proprietà intellettuale che possono nascere durante il rapporto: in pratica, va chiarito, anticipando il problema, a chi spetta il diritto di registrazione e di sfruttamento economico, in modo da limitare eventuali questioni successive sul punto.
Mentre la paternità di nuovi elementi oggetto di protezione intellettuale spettano di regola al creatore, i diritti di sfruttamento economico sono suscettibili di una regolamentazione contrattuale più flessibile, ed è importante utilizzarla adeguatamente.
Il presente contenuto rientra nella “Guida agli accorgimenti legali per esportare in modo più sicuro” pubblicata a puntate in esclusiva su Exportiamo.it
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Avv. Fulvio Graziotto - Graziotto Legal - International Law Firm - Sanremo (IM, Italy)
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